Via il metodo biodinamico dall’agricoltura biologica

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La Camera approva con modifica il disegno di legge.
Il provvedimento torna al Senato per l’approvazione definitiva.

La voce corale del mondo scientifico, che la scorsa estate si era levata contro l’equiparazione dell’agricoltura biodinamica a quella biologica, ha avuto ragione mercoledì 9 febbraio quando nell’aula della Camera si è discusso e approvato il disegno di legge 988 sul metodo biologico in agricoltura. Il disegno di legge veniva dal Senato, dove l’unica voce contraria era stata quella della senatrice biologa Elena Cattaneo, ed essendo questa la terza lettura, pareva che ormai il provvedimento fosse immodificabile. Invece un emendamento, presentato nella stessa formulazione dalla Commissione e dal senatore Magi, ha tolto dall’articolo 1 ogni riferimento all’agricoltura biodinamica, per cui il disegno di legge si riferisce alla sola agricoltura biologica, come del resto è nel titolo “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.
Il fatto che il mondo scientifico accusasse il metodo biodinamico di stregoneria, e quindi incompatibile nell’ordinamento giuridico del nostro stato, era stato riaffermato nel novembre scorso dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, all’Università di Bologna. Il presidente Sergio Mattarella, che era presente, intervenne: “Vorrei rassicurarla, professore, sull’agricoltura biodinamica di cui ha parlato. È una questione che sta in Parlamento e io, notoriamente, non posso pronunciarmi. Ma posso ben dire che, perché diventi legge, vi sono alcuni altri passaggi, anche parlamentari anzitutto, che rendono lontana questa ipotesi”.
Del resto, togliere l’agricoltura biodinamica dalla legge sul biologico non impedisce di usare le sue pratiche proprie (la più famosa è il cornoletame), se non contrastano col biologico; toglie solo la possibilità di reclamare gli stessi diritti del biologico. Peraltro, è rimasto quello di sedere al Tavolo tecnico.

Il contenuto del provvedimento
Ora il disegno di legge torna nuovamente al Senato per la quarta lettura, e tutti si augurano che sia l’ultima e venga in velocità. Del resto, il Senato può solo intervenire sulle modifiche fatte alla Camera, cioè sull’articolo 1 e sull’articolo 21, che è una norma tecnica.
Le associazioni di categoria hanno plaudito, avendo interesse ad acquisire un testo che porta loro benefici.
Vediamo che cosa prevede.
Art. 5. Tavolo tecnico per la produzione biologica, con funzioni di indirizzo.
Art. 6. Istituzione di un marchio biologico italiano, per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall’indicazione “Biologico italiano”.
Art. 7. Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, che prevede interventi per favorire la produzione e il consumo di prodotti biologici.
Art. 9. Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, alimentato dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell’anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari, dei fertilizzanti da sintesi, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari . Sono previste sanzioni in caso di omissione del versamento o ritardo.
Art. 11. Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica, promuovendo specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione, oltre che specifici percorsi per l’aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio.
Art. 12. Formazione professionale, di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi. Il Ministro del lavoro dovrà definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.
Art. 19. Delega al Governo per la revisione, l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. Entro diciotto mesi dall’approvazione della legge, il Governo emetterà uno o più decreti legislativi per migliorare la terzietà degli organismi autorizzati al controllo e la trasparenza tra controllori e controllati.

10 febbraio 2022

Foto di copertina da Rete Rurale Nazionale

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