Artificiale l’intelligenza, umana la responsabilità

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La legge italiana coglie il valore di uno strumento
che non si limita al mercato, ma guarda all’intera società

Le prescrizioni per i servizi forniti
dai professionisti e dalle pubbliche amministrazioni

Dopo l’entrata in vigore, il 4 agosto scorso, del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il 10 ottobre entra in vigore anche la legge italiana che ne esegue gli obblighi, cogliendo il valore di uno strumento che non si limita al mercato, ma guarda all’intera società civile.

Alcuni adempimenti sono affidati a successivi decreti delegati, ma subito è operativo l’obbligo per i professionisti (quelli iscritti agli Ordini e Collegi) di usare l’intelligenza artificiale solo per “attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera” (articolo 13). Di conseguenza è prescritto che “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.

Dunque è riaffermato il concetto che è l’uomo, con la sua intelligenza umana, a creare un prodotto o a fornire una prestazione intellettuale, servendosi di nuove tecnologie alla pari di un aiutante di studio. Ma è sempre lui il responsabile, e sarà lui a risponderne di fronte alla legge.

Un nuovo articolo del Codice penale

A tutela della popolazione, la legge italiana aggiunge un nuovo reato al Codice penale, l’articolo 612-quater “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”.

“Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

“Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

“Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.

Nella Pubblica Amministrazione

L’articolo 14 della normativa stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare l’intelligenza artificiale “allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese“, purché sempre “in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale”.

Dunque anche in tutti i servizi forniti dai Comuni rimane la responsabilità umana finale.

Martedì, 30 settembre 2025

I testi

Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale

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In copertina

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di un progettista. L’illustrazione è dalla pagina del Dipartimento per la trasformazione digitale, Governo italiano.

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