Prestazione energetica nell’edilizia: il Parlamento europeo ha detto sì.
Il 12 aprile al Consiglio Ecofin dell’Unione europea l’approvazione finale.
1l 12 marzo scorso il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva le nuove regole per ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra del settore edilizio. Il 12 aprile prossimo il Consiglio dei ministri di Economia e Finanza (Ecofin) dovrebbe procedere alla stessa approvazione, che in realtà è la ratifica degli accordi presi nel trilogo del 7 dicembre 2023; tuttavia è possibile che qualche stato europeo cambi idea e tutto si annulli, dato che questa è l’ultima occasione per la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, brevemente “case green”, prima della scadenza del Parlamento il prossimo giugno.
Se anche il Consiglio approverà lo stesso testo, questo diventerà la nuova direttiva e i paesi membri avranno due anni per recepirla. Dovranno dare attuazione all’articolo 3.
“Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero”.
Entro il 31 dicembre 2025 ogni stato dovrà trasmettere alla Commissione europea la prima proposta di piano di ristrutturazione degli edifici. Ma questa proposta dovrà prima essere sottoposta a una consultazione pubblica, a cui partecipano in particolare le autorità locali e regionali, e altri soggetti socioeconomici tra cui gli enti che si occupano delle famiglie vulnerabili. La Commissione valuterà la proposta e darà raccomandazioni.
L’espressione “famiglie vulnerabili” è usata in varie parti della direttiva, e ha un significato non definito, se non quello etimologico di essere soggetto a ferite. È demandato a organismi nazionali dare un contenuto a tale espressione.
Gli obiettivi
I parametri entro cui gli stati devono operare sono dati dagli obiettivi già noti.
– Gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero a decorrere dal 1° gennaio 2028 quelli di proprietà di enti pubblici, e dal 1° gennaio 2030 tutti gli altri.
– Per gli edifici esistenti gli Stati devono adottare le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. I requisiti minimi sono fissati dagli stati stessi.
– Il consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale deve diminuire di
– almeno il 16 % rispetto al 2020 entro il 2030;
– almeno il 20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035;
– Almeno il 55 % del calo del consumo medio di energia primaria deve essere ottenuto con la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori.
– Entro il 2050 l’Unione europea dovrà avere raggiunto la neutralità climatica, cioè gli edifici non dovranno emettere emissioni nocive al clima.
Cosa devono fare gli stati
“Negli sforzi di ristrutturazione volti a conseguire il necessario calo del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale, gli Stati membri mettono in atto misure quali norme minime di prestazione energetica, assistenza tecnica e misure di sostegno finanziario”. (Articolo 9)
Le misure:
a) misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica o, se del caso, che vivono in alloggi;
b) assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili e, se del caso, alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare;
c) regimi di finanziamento integrati, che forniscono incentivi per ristrutturazioni profonde
d) eliminazione degli ostacoli di natura non economica, tra cui la divergenza di interessi;
e) monitoraggio dell’impatto sociale, in particolare sulle famiglie più vulnerabili.
Le esenzioni
“Gli Stati membri possono decidere di non applicare le norme minime di prestazione per le categorie edilizie seguenti:
a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, o altri edifici del patrimonio, nella misura in cui il rispetto delle norme implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, o laddove la loro ristrutturazione non sia tecnicamente o economicamente fattibile;
b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali [………….];
d) edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all’anno [………….];
e) fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 mq;
f) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate [………….]”;
(Articolo 9).
I finanziamenti
Non vengono istituite nuove misure di finanziamento. I paesi membri dovranno usare fondi propri o fondi europei già esistenti. (Articolo 17).
“Conformemente all’articolo 17, gli Stati membri sostengono il rispetto delle norme minime di prestazione energetica mediante tutte le misure seguenti:
a) misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica o, se del caso, che vivono in alloggi di edilizia popolare;
b) assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili e, se del caso, alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare;
c) regimi di finanziamento integrati, che forniscono incentivi per ristrutturazioni profonde;
d) eliminazione degli ostacoli di natura non economica, tra cui la divergenza di interessi;
e) monitoraggio dell’impatto sociale, in particolare sulle famiglie più vulnerabili.”
(Articolo 9)
Vincoli e sanzioni
La direttiva rappresenta un vincolo per gli stati, non per i cittadini. In altre parole, se gli obiettivi non sono raggiunti, viene sanzionato lo stato, non i cittadini che non hanno ristrutturato le case vecchie. Essi potranno continuare ad usare le loro case, affittarle e venderle. Potrebbe essere lo stato stesso a creare obblighi ai proprietari, ma è difficile che ciò avvenga. Al contrario, la direttiva invita ad agevolare in tutti i modi le ristrutturazioni. Sarà invece invece il mercato a deprezzare progressivamente gli edifici più energivori.
“Pronti per il 55%”
La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia fa parte del pacchetto “Pronti per il 55%”, cioè l’obiettivo dell’Unione europea di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030.
19 marzo 2024
Per saperne di più
Il testo approvato dal Parlamento europeo
Il pacchetto “Pronti per il 55%”
In copertina
Un cantiere di ristrutturazione edilizia dalla pagina del Gruppo consiliare PD Regione Lazio.