I vini dealcolizzati non possono essere designati con una denominazione di origine protetta.
Possono farlo i vini parzialmente dealcolizzati, a condizione che abbiano un disciplinare DOP o IGP che lo prevede e lo disciplina.
La nuova Pac (Politica agricola comune) è entrata in vigore il primo gennaio 2023 e dura fino al 2027. Per quanto riguarda il vino dealcolizzato, non aggiunge nuove categorie, ma autorizza la dealcolizzazione (totale o parziale), ponendo alcune condizioni.
– Nei vini dealcolizzati l’alcol non deve superare lo 0,5% vol, mentre nei vini parzialmente dealcolizzati l’alcol deve essere compreso tra 0,5 % vol. e la gradazione minima prevista per legge per quella categoria.
– I vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati devono riportare nella designazione il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” a seconda dei casi.
– I vini dealcolizzati non possono essere designati con una denominazione di origine protetta. Possono farlo i vini parzialmente dealcolizzati, a condizione che abbiano un disciplinare DOP o a IGP che lo prevede e lo disciplina.
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Vino dealcolato non è vino annacquato
Per saperne di più
– Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
testo consolidato 1 gennaio 2023
10 gennaio 2023