Basta aste a doppio ribasso e vendite sottocosto a carico dei fornitori

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È in vigore dal 15 dicembre 2021 il decreto legislativo
sulle pratiche sleali in agricoltura
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Alle nuove regole sono tenuti tutti gli acquirenti operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 198 sulle pratiche sleali in agricoltura che, conformemente alle disposizioni contenute nella legge delega, recepisce la Direttiva europea 633 del 2019.
Queste le principali pratiche proibite.
1) Ritardi nei pagamenti. Non oltre il termine pattuito e comunque non oltre trenta giorni per i prodotti deperibili e non oltre sessanta giorni per i prodotti non deperibili.
2) Annullamento di ordini, da parte dell’acquirente, di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni.
3) Modifica unilaterale delle condizioni, da parte dell’acquirente o del fornitore, di un contratto di cessione di prodotti.
4) Gare e aste elettroniche a doppio ribasso e l’imposizione di prezzi al di sotto dei costi di produzione.
Altre prescrizioni.
1) I contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna.
2) La normativa si applica a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.
3) L’Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf) è designato quale autorità di contrasto e può avvalersi dell’Arma dei Carabinieri oltre che della Guardia di Finanza. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in ordine all’accertamento e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette già previste dal Codice del consumo (decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206). L’Autorità provvede d’ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate.
Le sanzioni.
Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno dal 3 per cento al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni è aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. I proventi sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

20 dicembre 2021

Foto: la pagina del Ministero dell’agricoltura dedicata alla denuncia delle pratiche sleali

Per saperne di più

Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.